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Statuto |
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6. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nè in caso di scioglimento della Associazione nè in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
7. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, nè per successione a titolo universale o particolare.
ART. 6 - SOCI FONDATORI, EFFETTIVI ED ONORARI DELL'ASSOCIAZIONE
1. Possono aderire all'Associazione tutti i cittadini peruviani, maggiori di età e tutte le organizzazioni peruviane operanti in Italia che ne fanno domanda corredandola della presentazione di due soci.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
3. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
4. Sono fondatori - sono tutti cittadini peruviani residenti a Milano che per volontà unanime hanno lavorato per costituire l'Associazione e che ne tracciano le finalità.
5. Sono Soci Effettivi dell'associazione coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza e che sono in regola con i versamenti cui sono tenuti.
6. Sono Soci Onorari le persone, gli enti e le istituzioni che hanno reso particolari servigi alla comunità peruviane e che tali siano stati qualificati dal Consiglio Direttivo.
7. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo corredata come sopra è detto e recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti.
8. Il Consiglio Direttivo sottopone la domanda alla prima assemblea la quale deve provvedere in ordine alle domande di ammissione.
9. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare la sua volontà di recedere ed il recesso avrà efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della dichiarazione di recesso.
10. In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può essere escluso con deliberazione dell'assemblea.
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