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Statuto |
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L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.
Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, è ammesso ricorso al Collegio Arbitrale di cui al presente statuto ed in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio.
ART. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
1. Sono organi dell'Associazione:
- l'assemblea degli associati;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Consiglio Direttivo;
- il Segretario del Consiglio Direttivo;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Probiviri: (eventuale)
- i Revisori dei Conti (eventuale).
ART. 8 - ASSEMBLEA
1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione.
2. L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 marzo) e del bilancio preventivo (entro il 30 ottobre).
Essa inoltre:
- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Direttivo, del Tesoriere e del Collegio dei Probiviri;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque determinati, nonchè di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia con sentito dalla legge e dal presente statuto e fermo in ogni caso il principio del divieto della distribuzione di utili in ogni forma sia diretta sia indiretta;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione del l'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio fermo il principio, anche in questo caso, della obbligatorietà di devolvere il patrimonio a scopi di pubblica beneficenza e di utilità sociale anche mediante attribuzione ad associa zioni aventi finalità analoghe.<< Indietro Avanti >> |
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